(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 23 del 22 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione concorre al finanziamento della spesa delle province per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, determinando, per ogni esercizio, l'ammontare del relativo stanziamento con la legge di cui all'art. 32- bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.