(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 23
                         del 22 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1.  La Regione concorre al finanziamento della spesa delle province
per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 3 della legge
regionale  2  aprile  1985,  n. 28, determinando, per ogni esercizio,
l'ammontare del relativo stanziamento con la legge  di  cui  all'art.
32- bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.